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Informativa sui rischi
1. Rischio di perdita dell'intero capitale investito.
Trattandosi di investimenti in piccole e medie imprese (anche innovative) che potrebbero aver appena iniziato la propria attività e/o il cui sviluppo potrebbe dipendere in maniera fondamentale dal progetto che si intende realizzare con i capitali raccolti tramite il Portale, l’investimento nel capitale sociale di tale società costituisce un rischio maggiore rispetto all’investimento nel capitale di una società quotata su un mercato regolamentato (come l’MTA) o su sistema multilaterale di negoziazione (come ad esempio l’AIM). Considerata quindi l’entità e la particolarità del rischio collegato a questo tipo di investimenti, ciascun Investitore dovrà adottare specifiche precauzioni onde evitare che l’ammontare investito nel capitale sociale della PMI (i) rappresenti una parte significativa del proprio patrimonio e (ii) sia destinato ad un obiettivo d'investimento di breve o medio periodo, essendo tale obiettivo incompatibile con questo tipo di investimento, posto che tale investimento potrebbe determinare la perdita parziale o totale dell’ammontare inizialmente investito.
2. Rischio di illiquiditàL’investimento nel capitale sociale di una PMI è definito "illiquido", in quanto la vendita della partecipazione sociale sottoscritta, e quindi la realizzazione dell’investimento, potrebbe avvenire in tempi molto lunghi e senza alcuna certezza.
3. Trattamento fiscale degli investimenti in "start-up innovative" e "PMI innovative".I benefici connessi al trattamento fiscale degli investimenti in "PMI innovative", nella misura prevista dall’articolo 29 della Legge, sono stati resi permanenti con Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017 e s.m. e i.) e successiva autorizzazione da parte della Commissione Europea.
4. Deroghe al diritto societario.Le "PMI innovative" possono estendere di dodici mesi il periodo di c.d. "rinvio a nuovo" delle perdite (dalla chiusura dell'esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) e, nei casi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, possono differire la decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell'esercizio successivo.
5. Contenuti tipici di un business plan.
Le società Offerenti si impegnano a fornire agli Investitori un business plan al fine di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie per poter procedere all’investimento in maniera consapevole e razionale.
Il business plan, o piano economico-finanziario è il documento che permette di definire e riepilogare il progetto imprenditoriale, le linee strategiche, gli obiettivi e la pianificazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. Il business plan ha, quindi, una funzione interna, svolge, cioè, il compito di informare e di guidare i processi decisionali all’interno dell’azienda; ma ha anche una funzione esterna, in quanto, ha lo scopo di presentare il progetto ai terzi. Infatti, il piano di impresa risulta essere lo strumento con il quale si cerca di convincere gli operatori economici, estranei all’impresa, circa la credibilità del business aziendale. Tale documento dovrà contenere le seguenti informazioni:
I soggetti che possono essere considerati professionali e partecipare al 5% dedicato sono di 3 tipologie:
1. Investitori professionali di diritto
Si intendono clienti professionali per tutti i servizi e gli strumenti di investimento:
(a) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
(b) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
(c) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie
(d) fondazioni bancarie e incubatori di start-up innovative
2. Investitori professionali su richiesta
devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:
3. Investitori a supporto delle piccole e medie imprese
aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a 500.000 euro, in possesso dei requisiti di onorabilità e di almeno uno dei seguenti requisiti:
i) aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in piccole e medie imprese, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a 15.000 euro;
ii) aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in una piccola o media impresa, diversa dalla società offerente.
Per crowdfunding comunemente si intende una pluralità di persone (crowd), impegnate nel sostenere una causa, uno scopo o un progetto attraverso l'impiego di risorse economiche (funding).
Se il progetto che si sceglie di sostenere rientra nel novero delle iniziative imprenditoriali comprese nel settore immobiliare, allora si parla di real estate crowdfunding.
L'equity crowdfunding è una particolare modalità di raccolta di capitale di rischio utilizzata per finanziare progetti e imprese, anche immobiliari, attraverso gli investimenti effettuati da soggetti privati attraverso una piattaforma online. Nello specifico, chi intende raccogliere dei fondi, l’Offerente, propone attraverso il portale il proprio progetto che gli utenti, gli Investitori, potranno valutare ed in cui potranno sottoscrivere quote/azioni tramite un aumento di capitale riservato.
In Italia l’equity crowdfunding è normato dal Decreto legge n. 179/2012 (artt. 25 – 32) noto come “Decreto crescita bis”, e relativi aggiornamenti. Fino al 2017 l’utilizzo dell’equity crowdfunding come metodo di finanziamento era riservato a startup e PMI innovative; la legge di Bilancio 2017 ha ampliato la possibilità di raccogliere capitali tramite equity crowdfunding a tutte le PMI.
L'equity crowdfunding immobiliare consiste quindi nella sottoscrizione di quote/azioni di una determinata società immobiliare Offerente da parte di una pluralità di Investitori, i quali, laddove detta società riesca a produrre un utile, potranno successivamente veder remunerato il proprio investimento.
Investendo attraverso Brick Up si sottoscrivono delle quote, nel caso in cui l'Offerente sia una società a responsabilità limitata, o delle azioni, nel caso in cui invece l'Offerente abbia la forma giuridica di società per azioni.
L'Offerente, a seconda della struttura dell'operazione, può coincidere con lo sviluppatore del progetto immobiliare oppure essere un "veicolo" che investe nella società che successivamente avrà il compito di realizzare concretamente l'intervento.
Brick Up propone ai sottoscrittori quote/azioni di società impegnate nello sviluppo di progetti immobiliari principalmente di diritto italiano.
Mettiamo in campo un articolato sistema di controlli al fine di selezionare i migliori interventi immobiliari; compreso il report di un valutatore indipendente.
A titolo esemplificativo, i criteri più significativi adottati per ottenere il rating del progetto sono:
Laddove il comitato di pre valutazione interno a Brick Up ritenga un progetto solido e valido, tutta la documentazione sarà inviata al Valutatore Indipendente, il quale redigerà l'investment memorandum contenente il rating dell'operazione.
Il Consiglio di amministrazione di Brick Up si esprimerà in ultima istanza sulla pubblicazione o meno dell'Offerta sul portale.
L’ammontare minimo dell’investimento è pubblicato tra i dettagli di ciascuna Offerta, mentre non esiste un ammontare massimo. Potenzialmente un singolo investitore può sottoscrivere l'Offerta in modo totalitario.
Considerate le caratteristiche dell’investimento, l’alto rischio e l’illiquidità, Brick Up consiglia di definire l’ammontare dell’investimento da parte dell’investitore in modo adeguato alle proprie disponibilità finanziarie.
L'investimento in equity crowdfunding è ad alto rischio.
L'investimento in società che offrono in sottoscrizione sul portale Brick Up quote o azioni è ad alto rischio. Sottoscrivendo questi prodotti finanziari, l'investitore si condivide il rischio di impresa dell'operazione immobiliare. Per questi motivi gli Offerenti ed il Gestore non possono garantire in alcun modo ne il capitale investito che i rendimenti stimati.
Il massimo rischio a cui può andare incontro l'investitore è la perdita di tutto il capitale investito.
Per qualificarti come investitore professionali avrai necessità di produrre la seguente documentazione:
Quali sono i diritti dell'investiore che sottoscrive un'Offerta su Brick Up?
A) Diritto di recesso
Si ricorda che ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento all'Investitore "Non professionale" che non rientri tra i soggetti di cui all'art. 24, comma 2 del Regolamento, spetta il diritto di recedere, anche immotivatamente, dal presente ordine di adesione, tramite comunicazione telematica all'indirizzo recesso@brickup.it, entro 7 giorni a partire dalla data dell'ordine stesso.
B) Diritto di ripensamento
Si ricorda altresì che all'Investitore "Non professionale" che non rientri tra i soggetti di cui all'art. 24, comma 2 del Regolamento e che corrisponda alla definizione di "Consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, spetta il diritto di recedere, anche immotivatamente (cd. "diritto di ripensamento") dal presente ordine di adesione, tramite comunicazione telematica all'indirizzo ripensamento@brickup.it, entro 14 giorni decorrenti dalla data dell'ordine stesso.
C) Diritto di revoca
Si ricorda infine che ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Regolamento a qualsiasi Investitore spetta il diritto di revocare il presente ordine di adesione, qualora tra la sottoscrizione del presente ordine e la data di chiusura definitiva dell'Offerta o in cui è avvenuta la consegna degli strumenti finanziari, sopravvenga un fatto nuovo significativo o sia rilevato un errore materiale o un'imprecisione concernenti le informazioni esposte sul Portale, che possano influire sulla decisione dell'investimento, tramite comunicazione telematica all'indirizzo revoca@brickup.it, entro 7 giorni decorrenti dalla data in cui dette nuove informazioni sono portate a sua conoscenza.
Gli ordini verranno gestiti come da schema:
In generale, per i residenti in Italia valgono le seguenti casistiche.
Se sei un imprenditore a capo di una realtà solida e virtuosa, con esperienza nel mondo immobiliare ed in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti da CONSOB, puoi candidarti come Offerente compilando il form che trovi a questo link https://brickup.it/proponi-progetto, oppure inviando una email a hello@brickup.it contenente i seguenti documenti:
Al momento il Regolamento approvato da CONSOB pone un limite per operazione di 8 milioni di euro.
L'Offerente che vuole raccogliere sul Portale Brick Up dovrà riconoscere allo stesso due tipologie di fee (commissioni) per i suoi servizi:
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. La CONSOB è un’autorità amministrativa indipendente la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all’efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.
Attività di investigazione e di approfondimento di dati e di informazioni relative all’oggetto di una trattativa o di un determinato affare.
Capitale di rischio di un’attività economica, ad esempio quote di una società a responsabilità limitata (srl) o azioni di una società per azioni (spa).
Detto anche Internal Rate of Return. E' utilizzato per la valutazione di attività finanziarie e reali. Misura i rendimenti di un’attività economica su base annuale.
Condizione in cui un’Offerta ha raggiunto il target di sottoscrizione e l’Offerente decide di continuare a offrire, alle medesime condizioni di prima, quote/azioni agli Investitori fino al raggiungimento di un target massimo.
Strumenti partecipativi con diritti patrimoniali e amministrativi speciali, sottoscrivibili in fase di Offerta.
Le persone fisiche sono in possesso dei requisiti di onorabilità se rispettano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
Acronimo in inglese di Return on Investment, cioè quello che in italiano indichiamo come “Ritorno sull’investimento”.
La formula per il calcolo del ROI più utilizzata è la seguente:
ROI = Utile Netto / Capitale Investito.
Momento in cui si realizza la liquidazione agli investitori del capitale investito e del rendimento maturato, che avviene in seguito alla conclusione di un’operazione immobiliare.
Più in generale, “exit” è un termine inglese che significa letteralmente “uscita”. Nell’ambito di un investimento, l’exit sta a significare l’uscita dall'investimento stesso.
Può avvenire una exit ad esempio con la liquidazione della società, con la distibuzione di dividendi
SPV è l'acronimo che indica il termine inglese per Special Purpose Vehicle. Con questo termine si indica società veicolo immobiliare della quale l’investitore divene socio.
Laddove l'intervento immobiliare viene sviluppato in Italia, la società veicolo può realizzare direttamente il progetto, ovvero finanziare o co-investire verso una società terza che vanta già un titolo sul bene immobiliare. (es proprietà del terreno).
Se, invece, il progetto viene sviluppato al di fuori dell'Italia, la SPV diviene proprietaria di una società estera che sviluppa il progetto immobiliare.
Real Estate si traduce letteralmente con: "Settore immobiliare".
Il Portale per la raccolta di capitali on-line denominato BrickUp è gestito dalla società Brickup srl, con capitale sociale deliberato ed i.v. di €85.000€, numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna, codice fiscale e partita IVA 03799251206, REA BO-547110.
La sede legale di BrickUp Srl è situata in Via Alessandro Algardi 6, 40128 a Bologna. BrickUp ha altresì una sede operativa in Viale Oriani 7-9, 40137 a Bologna.
BrickUp Srl è iscritta al n. 56 della sezione ordinaria del registro dei portali on-line per la raccolta di capitali, come da delibera CONSOB n. 21807 del 22/04/2021 .
Data di inizio dell'attività: 1 Giugno 2021.
Non vi è stata interruzione dell'attività dal suo inizio.
Contatti del gestore
Il recapito di posta elettronica è hello@brickup.it . BrickUp ha attivo un canale comunicativo denominato "Intercom" sulla propria piattaforma che permette istantaneamente di mettersi in contatto con il suo team.
Soggetti che esercitano la funzione di direzione, amministrazione e controllo in BrickUp Srl
BrickUp è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri:
Soggetti che detengono partecipazioni almeno pari al 20% del capitale sociale
Il capitale sociale deliberato di BrickUp Srl è pari ad €85.000 i.v. Risultano detenere partecipazioni almeno pari al 20% del capitale sociale i seguenti soci:
Il Gestore intende verificare direttamente, per ogni ordine di adesione alle Offerte ricevuto, che l’Investitore abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che l’investimento comporta.
Il Gestore predisporrà un meccanismo tale che ogni utente, prima di concludere il primo investimento, debba obbligatoriamente compilare all’interno del Portale un questionario standardizzato redatto in linea con le best practice di settore, per la verifica dell’appropriatezza MiFID dell’Investitore.
Nella medesima pagina in cui verrà visualizzato il questionario e prima dell’inizio dello stesso comparirà la seguente informativa:“ Le informazioni richieste attraverso il Questionario costituiscono l’elemento essenziale per la corretta valutazione degli strumenti finanziari proposti sul Portale e dei rischi connessi, pertanto, è interesse primario dell’Investitore fornire informazioni complete, puntuali, veritiere e aggiornate, nonché informare tempestivamente il Gestore di eventuali variazioni rilevanti.”
Il questionario è suddiviso in tre aree A, B e C che rispecchiano:
L’Investitore sarà giudicato idoneo a investire se totalizza un punteggio non inferiore a quanto di seguito riportato:
SEZIONE | A | B | C |
---|---|---|---|
Esperienza e conoscenza dell’investitore alta (70%) | 16 | 16 | 37 |
Esperienza e conoscenza dell’investitore molto alta (85%) | 19 | 19 | 45 |
Si ritiene infatti che, considerata la struttura del questionario, l’Investitore sia idoneo ad investire attraverso il Portale e l’investimento sia appropriato, solamente se raggiunge i punteggi minimi indicati per ogni sezione, posto che ogni sezione mira ad accertare informazioni di natura diversa ma tutte parimenti necessarie per completare la valutazione da parte del Gestore.
Il peso assegnato alle singole domande dove ci sono risposte multiple, riflette l’applicazione di criteri consolidati e comunemente applicati da altri intermediari finanziari per la valutazione delle risposte degli Investitori.
Si comunica infine che il Gestore, come già precisato, consentirà agli Investitori di investire solamente in PMI che abbiano ad oggetto operazioni immobiliari alle quali ha inteso attribuire un diverso profilo di rischio, come di seguito indicato:
Nel caso di rischio alto l’investimento risulterà appropriato solo l’investitore raggiunge il 70% dei punteggi di ogni sezione del questionario, mentre nel caso di rischio molto alto, l’investimento risulterà appropriato solo l’investitore raggiunge l’85% dei punteggi di ogni sezione del questionario.
Qualora il Gestore, alla luce del risultato ottenuto a seguito della compilazione del questionario, ritenga che l’investimento non sia appropriato per l’Investitore, lo avverte di tale situazione, dando la possibilità all’Investitore di completare comunque, sotto la propria responsabilità, l’ordine di adesione, nel rispetto della procedura che segue.
In caso di mancato aggiornamento del questionario da parte dell’Investitore prima della relativa scadenza (un anno), il Gestore non consentirà allo stesso di completare ulteriori investimenti attraverso il Portale. Il sistema informatico del Portale, in automatico, almeno 30 giorni prima della scadenza del questionario:
In questa pagina vengono inseriti tutti gli avvisi importanti che necessitino di una comunicazione urgente relativa alle Offerte presenti sul portale, comunicazioni relative al Gestore o ad altre situazioni di rischio.
Alla data odierna non è presente alcun avviso.
BrickUp Srl è gestore dell'omonimo portale di crowdfunding, in conformità con il Regolamento Consob sulla raccolta di capitali di rischio e di debito tramite portali on-line, adottato con delibera n.18592 del 26 giugno 2013 ed aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 18592 del 6 febbraio 2020.
Ai sensi del regolamento, BrickUp ha rinnovato la propria Polizza di Responsabilità Civile Professionale n. BL09000130, emessa dall'Assicuratore XL INSURANCE COMPANY SE (AXA), la quale ha validità dalle ore 24.00 del 25 agosto 2022.
Il massimale aggregato per periodo di validità della stessa per tutte le perdite pecuniarie di tutti gli Assicurati ed in riferimento all'attività di raccolta di capitali di rischio in equity crowdfunding è pari ad €20.000,00 per sinistro e €1.000.000,00 annuo, in copertura su tutto il mondo intero esclusi Usa e Canada.
Al seguente link è possibile visionare il regolamento di CONSOB circa la raccolta online di capitali.
Crowdfunding consob
Al seguente link è possibile visionare, direttamente sul sito di CONSOB, l'elenco dei portali autorizzati dall'ente stesso alla raccolta di equity in crowdfunding. Tra di essi ovviamente è possibile trovare anche il nostro portale BRICKUP.
https://www.consob.it/web/area-pubblica/registro-crowdfunding-sezione-ordinaria
E' possibile visitare la pagina dedicata all'investor education, cioè all'educazione all'investimento, che ha lo scopo di informare e formare gli investitori non esperti circa le modalità, i rischi ed i benefici di un investimento finanziario. La puoi trovare al seguente link:
https://www.consob.it/web/investor-education
Il testo unico della finanzia è consultabile direttamente dal sito di CONSOB al seguente link:
Testo unico della finanza
1.Premesse
La società Brickup S.r.l. gestisce il Sito Web www.brickup.it, mediante il quale è possibile accedere a un portale online di servizi che permette alle società Offerenti, come di seguito definite, di pubblicare le proprie Offerte e raccogliere capitale di rischio online. In particolare, le Offerte, come infra definite, sono rivolte agli Investitori, come di seguito definiti, che potranno sottoscriverle mediante accesso al Portale e acquistare in tal modo un titolo di partecipazione in una società.
L’attività del Portale, anche definita di equity crowdfunding o equity-based crowdfunding, verrà svolta in conformità al contenuto del Regolamento, come infra definito, e alla normativa applicabile.
Brickup S.r.l. è stata iscritta nel registro dei gestori di portali, istituito presso la Consob, in data 21 aprile 2021.
Il Gestore si occupa di raccogliere e selezionare i progetti proposti dalle Offerenti, che a seguito di un accurato e approfondito processo di valutazione verranno pubblicati sul Portale. Brickup è altresì impegnata, a maggior tutela degli Investitori, nell’organizzazione e nella gestione delle Campagne di Investimento, oltre che nella gestione degli ordini di investimento in collaborazione con l'Intermediario Finanziario, accuratamente selezionato per il completamento degli stessi.
Il presente documento contiene i termini e le condizioni di utilizzo del Portale da parte dell’Investitore e dei Servizi ivi offerti. L’utilizzo del Portale è subordinato all'accettazione degli stessi e, pertanto, qualora l’Investitore non intenda accettare il contenuto del presente documento, è invitato a non utilizzare il Sito Web e a non scaricare alcun materiale dello stesso.
I Servizi offerti da Brickup sono rivolti a qualunque soggetto di età maggiore di anni diciotto, interessato a promuovere la raccolta online di capitale di rischio e/o che intenda effettuare investimenti in equity sottoscrivendo un’Offerta sul Portale.
L'Utente dichiara e garantisce mediante registrazione sul Portale di possedere l'età legale per stipulare un contratto vincolante, nel caso di Utente persona fisica, e che tutte le informazioni fornite a Brickup durante la procedura di registrazione sono accurate e veritiere. L'Utente è, quindi, unico responsabile delle informazioni da esso indicate, non avendo Brickup possibilità alcuna di accertarsi sulla veridicità e sulla completezza delle stesse.
Brickup, inoltre, non è responsabile del contenuto delle informazioni pubblicate dagli Utenti sul Portale, ad esclusione di quelle esclusivamente riconducibili al Gestore, e non risponde in alcun modo dei danni causati direttamente o indirettamente dai Servizi forniti.
A tal riguardo, il caricamento e il mantenimento di informazioni inaccurate, incomplete o non aggiornate da parte dell'Investitore costituisce una violazione dei presenti Termini e Condizioni Generali per l’Investitore, che può comportare l'immediata sospensione dell'account dell'Investitore.
2.Definizioni
Accordo l'accordo relativo alle modalità di pubblicazione sul Portale dell'Offerta e all'utilizzo dei Servizi offerti dal Gestore.
Brickup o Gestore Brickup S.r.l., iscritta al Registro delle Imprese di Bologna, REA BO-547110 C.F. e P.IVA. 03799251206, con sede legale in Via Alessandro Algardi n. 6, 40128 - Bologna, debitamente iscritta nella sezione ordinaria del registro dei portali, tenuto da Consob ai sensi dell’art. 50-quinquies del TUF.
Campagna di Investimento campagna di raccolta di capitale di rischio promossa sul Portale da parte di una PMI al fine di finanziare la propria crescita.
Consiglio di Amministrazione il consiglio di amministrazione del Gestore.
Conto Indisponibile il conto corrente bancario indisponibile, aperto presso l’Intermediario Finanziario e intestato all’Offerente.
Deep Link ha il significato di cui all'articolo 10.3 dei presenti Termini e Condizioni Generali per l'Investitore.
Intermediario Finanziario il soggetto prescelto dal Gestore per curare il perfezionamento degli ordini di adesione e la raccolta delle sottoscrizioni.
Investitore qualunque soggetto interessato a sottoscrivere l’Offerta promossa dall’Offerente attraverso il Portale.
Investitore Professionale qualunque Investitore che rientri nella categoria così definita dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), del Regolamento.
Materiale Protetto ha il significato di cui all'articolo 3.1 dei presenti Termini e Condizioni Generali per l'Investitore.
Offerente/i qualsiasi società che proponga una raccolta di capitali attraverso il Portale.
Offerta/e l’offerta al pubblico avente ad oggetto strumenti finanziari emessi da PMI.
PMI le microimprese, piccole e medie imprese così come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE attuata in Italia con D.M. n. 238 del 18 aprile 2005.
Portale è il portale Brickup, raggiungibile mediante l’indirizzo web: www.brickup.it.
Regolamento il “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line”, adottato da Consob il 26 giugno 2013, con delibera n. 18592 come successivamente di volta in volta modificato ed integrato.
Servizio/i si intendono tutti i servizi resi disponibili sul Portale, inclusi a titolo esemplificativo e non limitativo quelli che consentono alle PMI di caricare materiali, contenuti audio/video, dati o documenti, o agli Investitori di consultare materiali e/o effettuare la sottoscrizione delle Offerte.
Sito Web www.brickup.it.
Termini e Condizioni Generali
per l'Investitore i presenti termini e condizioni generali per l'Investitore.
Termini e Condizioni Generali
per il Richiedente i termini e condizioni generali per l'Offerente, come sottoscritti dall'Offerente.
Utente si intende indifferentemente l’Investitore o l’Offerente.
Valutatore Indipendente la società specializzata in analisi del settore immobiliare e sviluppo socio economico dei territori che affiancherà il Gestore nel processo di valutazione delle Offerte e degli Offerenti.
3.Limiti di utilizzo
La registrazione può essere validamente conseguita servendosi dell'apposita funzione che permette l'inserimento automatico di alcuni dati da una pluralità di social media quali, a titolo esemplificativo, Facebook e Google.
Per procedere alla registrazione, l’Investitore dovrà poi apporre il flag di accettazione sulle caselle che appaiono sullo schermo, relative ad avvertimenti e rischi in merito al rischio di perdita del capitale:
La procedura di registrazione prosegue premendo il tasto invio, previo eventuale consenso all'iscrizione alla Newsletter.
L’Investitore dovrà quindi aprire il link ove si trovano i presenti Termini e Condizioni Generali per l’Investitore e accettare gli stessi apponendo apposito flag al termine del contratto.
Una volta terminati i passaggi sopra elencati, verrà chiesto all'Investitore di inserire il codice inviatogli sul numero di telefono cellulare precedentemente collegato al proprio account e, a seguito dell’inserimento del codice, il Gestore permetterà all’Investitore di completare con successo il processo di registrazione.
All'esito positivo dei dati richiesti, l'Investitore riceverà un email di conferma.
4.3. Per poter operare sul Portale, l’Investitore dovrà, nell’apposito spazio dedicato nella sua dashboard personale, caricare un documento di identità in corso di validità.La procedura di autenticazione come Investitore, oltre che la verifica sui documenti caricati, si completa con la compilazione del questionario di appropriatezza; laddove il questionario non venisse compilato nel momento immediatamente successivo al caricamento dei documenti e all’indicazione del conto corrente l’Investitore non potrà sottoscrivere validamente alcun ordine di investimento.
L’Investitore, a seguito della procedura di registrazione e al caricamento del documento personale, potrà accedere al Portale, consultare la documentazione relativa alle Offerte e, come già evidenziato, solo dopo aver compilato il questionario di appropriatezza, potrà sottoscriverne le Offerte presenti sul Portale. In particolare, all’Investitore sarà richiesto di indicare se rientra nella definizione di “Investitore Professionale” o in quella di “Investitore diverso dagli Investitori Professionali” e, in tale ultimo caso, se rientra nella categoria di “Investitore a supporto delle piccole e medie imprese” (già Investitore a supporto dell’innovazione) di cui all’articolo 24, comma 2 del Regolamento, ovvero in quella di fondazione bancaria, di incubatore di start-up innovative ai sensi dell’articolo 25, comma 5 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, (convertito con modificazioni nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012).
Il cliente professionale dovrà fornire al Gestore un’attestazione rilasciata dall’intermediario di cui è cliente, dalla quale risulti la classificazione quale cliente professionale. Tale documentazione potrà essere richiesta anche in un secondo momento per verifica.
Ai fini dell’accertamento della qualità di “Investitore a supporto delle piccole e medie imprese” (già Investitore a supporto dell’innovazione), il soggetto interessato presenta al Gestore:
A seguito della ricezione della sopra menzionata documentazione, il Gestore valuterà la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile, di un appropriato livello di esperienza e conoscenza delle caratteristiche e dei principali rischi dell’investimento. In caso positivo confermerà l’iscrizione dell’Investitore quale Investitore Professionale o investitore appartenente alle altre categorie di cui all’articolo 24, comma 2 del Regolamento. In caso contrario, all’Investitore verrà confermata la registrazione mediante attribuzione di un profilo Investitore diverso da un cliente professionale.
4.4. Tutti i dati personali forniti dall’Investitore in fase di registrazione, così come durante l’utilizzo del Servizio saranno trattati da Brickup nel pieno rispetto della normativa sulla Privacy e secondo quanto indicato nella Privacy Policy disponibile sul presente Portale.- informerà l’Investitore della scadenza del questionario
- inviterà l’Investitore ad aggiornarlo e informerà lo stesso del fatto che, in assenza di aggiornamento, non potrà più investire tramite il Portale. I risultati dei questionari sono automatizzati e al termine del processo ciascun Investitore sarà inserito dal sistema nella categoria “Investimento appropriato” ovvero ”Investimento non appropriato”
5.7. L’Investitore è altresì consapevole che le Offerte presentate sul Portale non sono in alcun modo verificate né supportate da Consob, e che il processo di selezione adottato da Brickup è inteso a individuare e pubblicare un'Offerta il più possibile adeguata alla tipologia di clientela, senza poterne garantire in alcun modo la successiva solvibilità e senza poterne accertare la proporzionalità con le capacità d'investimento dell’Investitore.L'Investitore potrà confermare l'ordine che verrà trasmesso, per via telematica, dal Portale all'Intermediario Finanziario. Il Gestore comunicherà all'Investitore un codice identificativo di pagamento, unitamente alle istruzioni per eseguire il pagamento. L’Investitore si impegna a effettuare il pagamento in base alle istruzioni ricevute, mediante l’esecuzione di un bonifico bancario da un conto a lui intestato o co-intestato entro i 5 (cinque) giorni successivi alla comunicazione da parte del Gestore del codice identificativo. Nell’operazione di bonifico delle somme necessarie per la sottoscrizione delle quote (con ciò intendendosi l’importo destinato a capitale e l’importo destinato a Brickup a titolo di investment fee ai sensi del successivo articolo 14) a favore del Conto Indisponibile, l’Investitore dovrà specificare il codice identificativo dell’ordine.
Qualora il pagamento sia effettuato per il tramite di una carta di credito, l'esito del pagamento verrà aggiornato in tempo reale sul Portale, ed il pagamento verrà riconciliato automaticamente dall'Intermediario Finanziario.
5.9. Nel caso in cui la Campagna di Investimento abbia esito positivo, le quote corrispondenti all’investimento effettuato da ciascun Investitore saranno liberate all'Offerente in conformità al successivo articolo 6.3, a seguito di verifica da parte del Gestore della sussistenza di tutte le condizioni di procedibilità allo sblocco del Conto Indisponibile. In caso di esito negativo dell'Offerta, le somme versate dall'Investitore e custodite dall'Intermediario Finanziario saranno interamente rimborsate entro 15 (quindici) giorni. A tal fine l’Offerente darà tempestiva comunicazione all'Intermediario Finanziario di annullare gli ordini di adesione all'Offerta raccolti e di procedere al rimborso per intero del valore pari alle quote sottoscritte e all’investment fee. Ai fini dello svolgimento di tale operazione, Brickup confermerà all’Intermediario Finanziario la correttezza in merito ai relativi presupposti e avrà cura di consegnare all'Intermediario Finanziario l'elenco degli Investitori con il relativo codice IBAN e l'importo del rimborso desumibile in ogni caso dal codice identificativo della transazione.In tal caso, Brickup procederà con la chiusura della possibilità di aderire ulteriormente all’Offerta e, decorsi i termini previsti per l’eventuale esercizio del diritto di recesso e/o del diritto di revoca, comunicherà il successo della raccolta a tutti gli Investitori aderenti.
6.3. Al verificarsi dell'esito positivo della Campagna di Investimento e a seguito della ricezione della conferma di Brickup di avvenuto adempimento di tutti gli obblighi previsti a suo carico, l’Offerente potrà sottoscrivere la necessaria disposizione di trasferimento delle somme versate dagli Investitori a titolo di investimento sul Conto Indisponibile. Brickup, in forza di espressa autorizzazione ricevuta dall’Offerente, si impegna a fornire all’Intermediario Finanziario la necessaria disposizione di pagamento affinché la somma versata dall’Investitore sul Contoindisponibile a titolo di investment fee e l'importo delle somme previste a titolo di success fee (nella misura prevista dall'Accordo con l'Offerente) vengano trasferiti sul conto corrente di Brickup. L’Offerente, in caso del mancato verificarsi dell'esito positivo della Campagna di Investimento, darà istruzioni all’Intermediario Finanziario di procedere all'integrale rimborso degli importi già versati dagli Investitori. L’Intermediario Finanziario darà corso alle istruzioni ricevute dall’Offerente, previa conferma del Gestore della correttezza in merito ai relativi presupposti.Tale informativa sarà altresì fornita all’Investitore in fase di finalizzazione dell’ordine.
7.3. Sia in caso di recesso che di revoca, il rimborso dell’investimento verrà disposto entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione inviata dall’Investitore.L’esatta percentuale che verrà applicata all’Investitore sarà visibile nella pagina dell’Offerta e nel Documento di Offerta, prima di procedere con la sottoscrizione dell’ordine di adesione. L’importo di tale commissione dovrà essere corrisposto dall’Investitore sul Conto Indisponibile unitamente all’importo investito. In caso di esito negativo della Campagna di Investimento, si provvederà al rimborso integrale degli importi versati dagli Investitori, comprensivi dell’importo versato a titolo di investment fee, in conformità al precedente articolo 6.3.
14.3. L’Investitore è responsabile per il pagamento di tutte le tasse e imposte applicabili, inerenti all'utilizzo del Sito Web e dei Servizi, alle operazioni di comunicazione e registrazione, e il Gestore è esonerato da qualsiasi obbligo tributario, amministrativo o fiscale esclusivamente riferibile ad esso per i Servizi offerti sul Portale.Il Gestore ha stipulato un’assicurazione a copertura della responsabilità per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale che preveda: (i) per ciascuna richiesta di indennizzo, una copertura di almeno 20.000,00€ (ventimila)Euro, e (ii) per l’importo totale delle richieste di indennizzo, una copertura di almeno 1.000.000,00€ (un milione) di Euro all’anno.
Maggiori informazioni sul procedimento dinanzi all’ACF sono disponibili all’indirizzo: http://www.consob.it/web/area-pubblica/arbitro-per-le-controversie-finanziarie.
18.9. In ogni caso, Brickup assicura che i reclami ricevuti verranno valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’Arbitro e che, in caso di mancato accoglimento, anche parziale, di tali reclami, all’Investitore verranno fornite tutte le informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all’Arbitro. Qualora l’Investitore non sia soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all’Autorità giudiziaria. Presentare ricorso all’ACF o ad altro sistema alternativo di risoluzione delle controversie è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario.
l’Investitore dichiara di conoscere ed approvare espressamente, anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile: 3 (Limiti di utilizzo); 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 (Registrazione); 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 e 5.12 (Procedura di sottoscrizione); 6.4 (Raccolta degli investimenti); 8.1, 8.3 e 8.4 (Funzionalità del Servizio); 9 (Obblighi, divieti e responsabilità dell’Investitore); 10.1 (Collegamenti); 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.11 (Garanzie e responsabilità di Brickup); 12 (Limiti di responsabilità); 14.2 e 14.3 (Commissioni e pagamenti); 16 (Clausola risolutiva); 17.1, 17.2 (Miscellanea); 18 (Legge e giurisdizione); 19.1 e 19.3 (Variazioni).
1. Premesse
La società Brickup S.r.l. gestisce il Sito Web www.brickup.it, mediante il quale è possibile accedere a un portale online di servizi che permette alle società Offerenti, come di seguito definite, di pubblicare le proprie Offerte e raccogliere capitale di rischio online. In particolare, le Offerte, come infra definite, sono rivolte agli Investitori, come di seguito definiti, che potranno sottoscriverle mediante accesso al Portale e acquistare in tal modo un titolo di partecipazione in una società.
L’attività del Portale, anche definita di equity crowdfunding o equity-based crowdfunding, verrà svolta in conformità al contenuto del Regolamento, come di seguito definito, e alla normativa applicabile.
Brickup S.r.l. è stata iscritta nel registro dei gestori di portali, istituito presso la Consob, in data 21 aprile 2021.
Il Gestore si occupa di raccogliere e selezionare i progetti proposti dalle Offerenti, che a seguito di un accurato e approfondito processo di valutazione verranno pubblicati sul Portale. Brickup è altresì impegnata, a maggior tutela degli Investitori, nell’organizzazione e nella gestione delle Campagne di Investimento, oltre che nella gestione degli ordini di investimento in collaborazione con l'Intermediario Finanziario, accuratamente selezionato per il completamento degli stessi.
Il Gestore si riserva la facoltà di fornire alle società Offerenti e/o alle potenziali Offerenti i servizi come indicati nell'Accordo (come infra definito).
Il presente documento contiene i termini e le condizioni di utilizzo del Portale da parte delle Offerenti e dei Servizi ivi offerti. L’utilizzo del Portale è subordinato all'accettazione degli stessi e, pertanto, qualora l’Offerente non intenda accettare il contenuto del presente documento, è invitato a non utilizzare il Sito Web e a non scaricare alcun materiale dello stesso.
I Servizi offerti da Brickup sono rivolti a qualunque soggetto di età maggiore di anni diciotto, interessato a promuovere la raccolta online di capitale di rischio e/o che intenda effettuare investimenti in equity sottoscrivendo un’Offerta sul Portale.
L'Utente dichiara e garantisce mediante registrazione sul Portale di possedere l'età legale per stipulare un contratto vincolante, nel caso di Utente persona fisica, e che tutte le informazioni fornite a Brickup durante la procedura di registrazione sono accurate e veritiere. L'Utente è, quindi, unico responsabile delle informazioni da esso indicate, non avendo Brickup possibilità alcuna di accertarsi sulla veridicità e sulla completezza delle stesse.
Brickup, inoltre, non è responsabile del contenuto delle informazioni pubblicate dagli Utenti sul Portale, ad esclusione di quelle esclusivamente riconducibili al Gestore, e non risponde in alcun modo dei danni causati direttamente o indirettamente dai Servizi forniti.
A tal riguardo, il caricamento e il mantenimento di informazioni inaccurate, incomplete o non aggiornate da parte dell'Offerente costituisce una violazione dei presenti Termini e Condizioni Generali per il Richiedente, che può comportare l'immediata sospensione dell'account dell'Offerente.
Accordo l'accordo relativo alle modalità di pubblicazione sul Portale dell'Offerta e all'utilizzo dei Servizi offerti dal Gestore.
Brickup o Gestore Brickup S.r.l., iscritta al Registro delle Imprese di Bologna, REA BO-547110 C.F. e P.IVA. 03799251206, con sede legale in Via Alessandro Algardi n. 6, 40128 - Bologna, debitamente iscritta nella sezione ordinaria del registro dei portali, tenuto da Consob ai sensi dell’art. 50-quinquies del TUF.
Campagna di Investimento campagna di raccolta di capitale di rischio promossa sul Portale da parte di una PMI al fine di finanziare la propria crescita.
Consiglio di Amministrazione il consiglio di amministrazione del Gestore;
Conto Indisponibile il conto corrente bancario indisponibile, aperto presso l’Intermediario Finanziario e intestato all’Offerente.
Deep Link ha il significato di cui all'articolo 11.3 dei presenti Termini e Condizioni Generali per il Richiedente.
Intermediario Finanziario il soggetto prescelto dal Gestore per curare il perfezionamento degli ordini di adesione e la raccolta delle sottoscrizioni.
Investitore qualunque soggetto interessato a sottoscrivere l’Offerta promossa dall’Offerente attraverso il Portale.
Investitore Professionale qualunque Investitore che rientri nella categoria così definita dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), del Regolamento
Materiale Protetto ha il significato di cui all'articolo 3.1 dei presenti Termini e Condizioni Generali per il Richiedente.
Offerente/i qualsiasi società che proponga una raccolta di capitali attraverso il Portale.
Offerta/e l’offerta al pubblico avente ad oggetto strumenti finanziari emessi da PMI.
PMI le microimprese, piccole e medie imprese così come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE attuata in Italia con D.M. n. 238 del 18 aprile 2005.
Portale è il portale Brickup, raggiungibile mediante l’indirizzo web: www.brickup.it.
Regolamento il “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line”, adottato da Consob il 26 giugno 2013, con delibera n. 18592 come successivamente di volta in volta modificato ed integrato.
Servizio/i si intendono tutti i servizi resi disponibili sul Portale, inclusi a titolo esemplificativo e non limitativo quelli che consentono alle PMI di caricare materiali, contenuti audio/video, dati o documenti, o agli Investitori di consultare materiali e/o effettuare la sottoscrizione delle Offerte.
Sito Web www.brickup.it
Utente si intende indifferentemente l’Investitore o l’Offerente.
Termini e Condizioni Generali
per l'Investitore i termini e condizioni generali per l'Investitore come sottoscritti dall'Investitore.
Termini e Condizioni Generali
per il Richiedente i presenti termini e condizioni generali per l'Offerente;
Valutatore Indipendente la società specializzata in analisi del settore immobiliare e sviluppo socio economico dei territori che affiancherà il Gestore nel processo di valutazione delle Offerte e degli Offerenti.
3. Limiti di utilizzo
In tal caso, Brickup procederà con la chiusura della possibilità di aderire ulteriormente all’Offerta e, decorsi i termini previsti per l’eventuale esercizio del diritto di recesso e/o del diritto di revoca, comunicherà il successo della raccolta a tutti gli Investitori aderenti.
12.12. L’Offerente garantisce la provenienza e l’originalità dei contenuti immessi tramite i Servizi. L’Offerente si impegna a non copiare, riprodurre, elaborare, alterare, modificare, trascrivere, duplicare, comunicare, distribuire o altrimenti divulgare eventuale materiale protetto dal diritto d’autore senza autorizzazione espressa in forma scritta o senza il consenso espresso dei terzi titolari dei diritti di proprietà intellettuale. L’Offerente è consapevole che la violazione di queste previsioni è punibile ai sensi degli artt. 171 ss. della Legge sul Diritto d’Autore. Eventuale materiale protetto da diritto di proprietà intellettuale può essere immesso nel suddetto spazio solo qualora l’Offerente abbia acquisito dal titolare del diritto i connessi diritti di utilizzazione e, quindi, solo con il permesso scritto del titolare del diritto e con l’obbligo di citare la fonte e l’esistenza del permesso.
13.Limiti di responsabilità
13.1. Le informazioni contenute nel Sito Web sono fornite in buona fede e Brickup le ritiene accurate. Brickup non predispone le informazioni relative alle Offerte, l’Offerente è l'esclusivo responsabile della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni dallo stesso fornite.
13.2. Brickup non fornisce alcuna garanzia che il Sito Web e le informazioni in esso contenute siano privi di errori o di virus, siano completi e veritieri e/o non violino i diritti di terzi e neppure che essi siano conformi alle leggi e tradizioni di Paesi esteri. Le informazioni contenute nel Sito Web possono essere tecnicamente inaccurate o viziate da errori tipografici.
13.3. Brickup non è tenuta a controllare in alcun modo il materiale caricato dall’Offerente sul Portale, fatto salvo quanto necessario al fine del processo di valutazione delle Offerte e fatta eccezione per i casi in cui ciò si renda necessario al fine di adempiere ad una disposizione di legge applicabile, ad un ordine giudiziario o di altra Autorità competente, e non opererà alcun controllo preventivo sul suddetto materiale non essendo soggetta ad alcun obbligo generale di sorveglianza e, pertanto, non può essere in alcun modo ritenuta responsabile per il suddetto materiale, né per eventuali errori e/o omissioni nello stesso, nonché per eventuali danni diretti o indiretti derivanti agli Utenti e/o a terzi dall’utilizzo o mancato uso del Servizio. Le Offerenti, pertanto, saranno le sole responsabili delle informazioni e del materiale immesso oltre che dell’esattezza, completezza e veridicità dello stesso.
13.4. Le informazioni pubblicate sul Portale possono essere modificate o aggiornate senza preavviso da parte del Gestore. Brickup può anche migliorare, modificare o eliminare alcune sezioni del Sito Web senza preavviso, fatti salvi tuttavia i diritti riconosciuti agli Investitori ai sensi del Regolamento e, in particolare, dell’articolo 25, comma 2, del medesimo.
13.5. In nessun caso Brickup, inclusi i suoi rappresentanti, dipendenti, managers, direttori in carica, soci e/o agenti e/o coloro che agiscono per suo conto, saranno ritenuti responsabili per qualsiasi danno, diretto o indiretto, causato a un Utente e/o a qualsiasi soggetto terzo in relazione all’utilizzo del presente Portale da parte dell’Utente.
14.Tutela della privacy e cookies
14.1. Brickup riconosce l’importanza della tutela della privacy, nonché l’importanza del diritto alla privacy dell’Offerente sul Sito Web e conseguentemente agisce in conformità alle disposizioni contenute nel Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003) e nel Regolamento Europeo n. 679/2016 c.d. GDPR, nonché nella Privacy Privacy e Cookie Policy pubblicata sul Sito Web.
14.2.Fatto salvo quanto stabilito nei presenti Termini e Condizioni Generali per il Richiedente e nella Privacy Policy e nella Cookie Policy pubblicata sul Sito Web, gli Utenti agiscono in anonimato tra di loro.
14.3. Brickup sarà responsabile della conservazione e protezione dei dati personali dell’Offerente, fatta eccezione per il caso in cui Brickup debba rivelarli ad un’Autorità giurisdizionale e/o per obbligo di legge.
15.Commissioni e pagamenti
15.1. L'accesso al Portale da parte degli Utenti è gratuito. Ogni potenziale Offerente può effettuare la registrazione sul Portale gratuitamente.
15.2. Nel caso in cui il progetto dell’Offerente sia valutato come coerente con il settore di riferimento del Portale, così come meglio descritto al precedente articolo 5, la stessa sarà tenuta a sottoscrivere con Brickup l’Accordo che disciplinerà altresì tutti i costi, le commissioni e le penali dovute dall’Offerente a favore di Brickup in relazione allo svolgimento dei Servizi e al fine di preparare la Campagna di Investimento e di promuovere la stessa sul Sito Web.
15.3. L’Offerente è in ogni caso responsabile per il pagamento di tutte le tasse e imposte applicabili inerenti all'utilizzo del Sito Web e dei Servizi, e alle operazioni di comunicazione e registrazione, e il Gestore è esonerato da qualsiasi obbligo tributario, amministrativo o fiscale esclusivamente riferibile all’Offerente per i Servizi offerti sul Portale.
16.Clausola risolutiva
16.1. L'Offerente riconosce e accetta che l'eventuale inadempimento agli obblighi indicati nei precedenti articoli 3, 4.2, 4.7, 6.2, 7.5, 8.1, 9, 10, 12.11 e 12.12 costituirà motivo di risoluzione automatica del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ.
16.2. Brickup potrà, quindi, a seguito della comunicazione trasmessa all’Offerente con cui Brickup la informa della propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva, sospendere i Servizi prestati, trattenere il corrispettivo ricevuto quale parziale risarcimento del danno sofferto, ferma comunque la possibilità per la stessa di agire nei confronti dell’Offerente per il risarcimento dell'ulteriore maggior danno.
17.Miscellanea
17.1. Brickup può interrompere la funzionalità del Sito Web in qualunque momento, sia per un periodo determinato che in modo definitivo, senza necessità di comunicarlo preventivamente e senza dover ottenere il consenso da parte dell’Offerente.
17.2. L’Offerente riconosce che la trasmissione di informazioni verso o dal Sito Web non costituisce alcuna affiliazione tra la stessa e Brickup, o relazioni con quest’ultimo diverse da quanto previsto nei presenti Termini e Condizioni Generali per il Richiedente.
17.3. Qualora una parte del presente documento sia ritenuta invalida o non applicabile, allora le relative previsioni saranno considerate interamente sostituite da previsioni valide e applicabili, il cui contenuto dovrà rispecchiare il più possibile le intenzioni con cui le precedenti previsioni sono state redatte, mentre il restante contenuto rimarrà valido ed efficace.
18.Legge e giurisdizione
18.1. I presenti Termini e Condizioni Generali per il Richiedente sono regolati dalla legge italiana.
18.2. L'Offerente che voglia inoltrare un reclamo potrà farlo tramite l'apposito modulo nella sezione "Contattaci" del Portale che richiederà l'identificazione del soggetto reclamante e la descrizione chiara e dettagliata del reclamo. . Brickup confermerà la ricezione del reclamo entro il 5° giorno lavorativo e fornirà un riscontro entro 30 (trenta) giorni dalla data di conferma della ricezione del reclamo. Brickup si riserva il diritto di chiedere chiarimenti circa il contenuto del reclamo.
18.3. I dati personali dei reclamanti saranno trattati in conformità alla Privacy Policy disponibile sul Portale.
18.4. La risposta di Brickup conterrà le motivazioni in base alle quali il Gestore stesso ritenga il reclamo fondato o non fondato. Nel caso in cui Brickup ritenga il reclamo dell’Offerente fondato, comunicherà a quest’ultima le misure e la tempistica con le quali intende risolvere il problema segnalato e porre rimedio agli eventuali danni subiti. Nel caso in cui, invece, il reclamo venga ritenuto infondato, Brickup fornirà all’Offerente, oltre alle motivazioni alla base della decisione, anche le indicazioni per adire, ove lo ritenga opportuno, i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, altresì disponibili sul Portale nella sezione denominata "Help".
18.5. I dati relativi ai reclami promossi dalle Offerenti verranno annotati in un apposito registro conservato dal Gestore in formato elettronico e trasmessi nel rapporto annuale che Brickup invierà alla Consob ai sensi dell’articolo 21, comma 3, lettera d) del Regolamento unitamente all’indicazione delle misure adottate e/o pianificate.
18.6. Nella prima fase di lancio del Portale, i reclami verranno gestiti direttamente dal Consiglio di Amministrazione, successivamente saranno gestiti dal responsabile compliance del Gestore.
18.7. Il Foro di Milano avrà giurisdizione e competenza esclusiva per eventuali controversie comunque connesse al presente documento.
19. Variazioni
L’Offerente dichiara di conoscere e approvare espressamente, anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile: 3 (Limiti di utilizzo); 4.2, 4,6 e 4.7 (Registrazione sul Portale); 6.2 e 6.3 (Procedura di sottoscrizione dell'Investitore); 7.1 e 7.6 (Raccolta degli investimenti); 8.1, 8.3 e 8.4 (Funzionalità del Servizio); 9 (Corrispettivi); 10 (Obblighi, divieti e responsabilità dell’Offerente); 11.1 (Collegamenti); 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.11, 12.12 (Garanzie e responsabilità di Brickup); 13 (Limiti di responsabilità); 15.2 e 15.3 (Commissioni e pagamenti); 16 (Clausola risolutiva); 17.1 e 17.2 (Miscellanea); 18 (Legge e giurisdizione); 19.1 e 19.3 (Variazioni).
Brickup S.r.l., in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare del Trattamento”), informa che i dati personali dell’utente che utilizza il portale Brickup (il “Portale”) al fine di sottoscrivere offerte al pubblico (l’“Investitore”) aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi dagli utenti offerenti (gli “Offerenti”), sono raccolti e verranno trattati, limitatamente alle finalità di seguito elencate, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016 (il “GDPR” o il “Regolamento”), nonché alla libera circolazione di tali dati. Si ricorda all’Investitore che in qualità di soggetto interessato ha, in ogni momento, diritto ad opporsi al trattamento dei suoi dati personali e di revocare il consenso al trattamento effettuato per le finalità di seguito elencate, inviando una e-mail al seguente indirizzo: info@brickup.it.
PER GLI INVESTITORI
1. Titolare del Trattamento
Brickup S.r.l., iscritta al Registro delle Imprese di Bologna, REA n. BO - 547110 C.F. e P.IVA. 03799251206, con sede legale in Bologna, via Alessandro Algardi n. 6, debitamente iscritta nella sezione ordinaria del Registro dei Portali, tenuto da Consob ai sensi dell’art. 50- quinquies del TUF.
Ai fini dell’applicazione della normativa europea e nazionale in materia, la informiamo che i suoi dati personali saranno utilizzati per le seguenti finalità:
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali | Base giuridica del trattamento | Categorie di dati personali oggetto di trattamento | Periodo di conservazione dei dati personali | |
---|---|---|---|---|
1 | Registrazione alla piattaforma | Esecuzione del contratto (art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento. |
|
Per un periodo di 10 anni, ovvero per il periodo di durata del contratto e successivamente, per il tempo in cui il Titolare del Trattamento sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o Regolamento. |
2 | Sottoscrizione delle quote | Esecuzione del contratto (art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento. |
|
Per un periodo di 10 anni, ovvero per il periodo di durata del contratto e successivamente, per il tempo in cui il Titolare del Trattamento sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previste da norme di legge o Regolamento |
3 | Comunicazione di informazioni relative alle iniziative economiche promosse dal Titolare del Trattamento sul proprio Portale | Consenso dell’Investitore (art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento). |
|
Per un periodo di 10 anni dal rilascio del consenso,salvo revoca del consenso. |
3.Natura dei dati raccolti
Il Titolare del Trattamento per le finalità elencate nella precedente tabella, tratta principalmente dati comuni (nome, cognome e indirizzo e-mail), oltre che dati giudiziari di cui all’art. 10 del GDPR. Non sono trattati in alcun modo dati particolari ex art. 9.
4. Modalità del trattamento
I dati raccolti sono trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici o mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e comunque, in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi. L’accesso ai dati acquisiti è consentito al personale debitamente autorizzato.
5. Profilazione
I dati saranno inoltre trattati secondo un processo automatizzato, anche a fini di profilazione. Il Titolare del Trattamento potrebbe trattare i dati raccolti per creare o aggiornare i profili di utenza. Questo tipo di trattamento consente al Titolare del Trattamento di valutare le scelte, preferenze e comportamento del soggetto interessato per le finalità di cui alla precedente tabella. In particolare, il Titolare del Trattamento provvederà al trattamento anche automatizzato dei dati personali forniti, esclusivamente per le finalità elencate nella precedente tabella.
In qualità di soggetto interessato Lei ha in ogni momento diritto ad opporsi a tale attività di profilazione, inviando una e-mail al seguente indirizzo: info@brickup.it
6. Categorie di destinatari
In relazione alle finalità indicate nella precedente tabella, i dati potranno essere comunicati dal Titolare del Trattamento alle seguenti tipologie di soggetti pubblici e o privati: intermediari finanziari prescelti dal Titolare del Trattamento per curare la gestione degli ordini; provider esterni per l’invio di comunicazioni a scopi commerciali (es. Mailchimp).
7. Periodo di conservazione dei dati
Al termine dei periodi indicati nella precedente tabella, una volta decorsi i termini prescrizionali per la tutela dei diritti dell’interessato, i dati verranno cancellati o resi in forma anonima.
8. Trasferimento a Paese Extra UE
I dati personali non saranno in alcun modo trasferiti in Paesi extra-UE.
9. Diritti degli Investitori in qualità di soggetti interessati
L’Investitore, in qualità di soggetto interessato, può chiedere in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento:
L’Investitore, in qualità di soggetto interessato, ha inoltre diritto di opporsi in tutto o in parte:
Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi a info@brickup.it.
Qualora l’Investitore ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal Titolare del Trattamento e/o da un terzo, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità per la protezione dei dati personali e/o ad altra Autorità di controllo competente in forza del Regolamento.
PER GLI OFFERENTI
Brickup S.r.l., in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare del Trattamento” o il “Gestore”), informa che i dati personali dell’utente che utilizza il portale Brickup (il “Portale”) al fine di proporre una raccolta di capitali (l’“Offerente”) rivolta a potenziali sottoscrittori (gli “Investitori”) sono raccolti e verranno trattati, limitatamente alle finalità di seguito elencate, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali Regolamento UE n. 679/2016 (il “GDPR” o il “Regolamento”), nonché alla libera circolazione di tali dati.
Si ricorda all’Offerente che in qualità di soggetto interessato ha, in ogni momento, diritto ad opporsi al trattamento dei suoi dati personali e di revocare il consenso al trattamento effettuato per le finalità di seguito elencate, inviando una e-mail al seguente indirizzo: info@brickup.it.
1. Titolare del Trattamento
Brickup S.r.l., iscritta al Registro delle Imprese di Bologna, REA n. BO - 547110 C.F. e P.IVA. 03799251206, con sede legale in Bologna, via Alessandro Algardi n. 6, debitamente iscritta nella sezione ordinaria del Registro dei Portali, tenuto da Consob ai sensi dell’art. 50- quinquies del TUF
2. Finalità del trattamento, base giuridica, categorie di dati e periodo di conservazione.
Ai fini dell’applicazione della normativa europea e nazionale in materia, si informa suoi dati personali saranno utilizzati per le seguenti finalità:
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali | Base giuridica del trattamento | Categorie di dati personali oggetto di trattamento | Periodo di conservazione dei dati personali | |
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1 | Registrazione alla piattaforma | Esecuzione del contratto (art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento. |
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Per un periodo di 10 anni, ovvero per il periodo di durata del contratto e successivamente, per il tempo in cui il Titolare del Trattamento sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previste da norme di legge o Regolamento. |
2 | Presentazione dell’offerta e valutazione della medesima da parte del Titolare del Trattamento | Esecuzione del contratto (art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento. |
|
Per un periodo di 10 anni, ovvero per il periodo di durata del contratto e successivamente, per il tempo in cui il Titolare del Trattamento sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previste da norme di legge o Regolamento. |
3 | Comunicazione di informazioni relative alle iniziative economiche promosse dal Titolare del Trattamento sul proprio Portale | Consenso dell’Investitore (art. 6, comma 1, lett.a)del Regolamento). |
|
Per un periodo di 10 anni dal rilascio del consenso, salvo revoca del consenso. |
3. Natura dei dati raccolti
Il Titolare del Trattamento per la finalità elencate nella precedente tabella, tratta principalmente dati comuni (nome, cognome e indirizzo e-mail). Non sono trattati in alcun modo dati particolari ex art. 9.
4. Modalità del trattamento
I dati raccolti sono trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici o mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e comunque, in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi. L’accesso ai dati acquisiti è consentito al personale debitamente autorizzato.
5. Profilazione
I dati saranno inoltre trattati secondo un processo automatizzato, anche a fini di profilazione. Il Titolare del Trattamento potrebbe trattare i dati raccolti per creare o aggiornare profili di utenza. Questo tipo di trattamento consente al Titolare del Trattamento di valutare le scelte, preferenze e comportamento dell’Offerente in qualità di soggetto interessato per le finalità di cui alla precedente tabella. In particolare, il Titolare del Trattamento provvederà al trattamento anche automatizzato dei dati personali forniti, esclusivamente per le finalità elencate nella precedente tabella.
L’Offerente, in qualità di soggetto interessato, ha in ogni momento diritto ad opporsi a tale attività di profilazione, inviando una e-mail al seguente indirizzo: info@brickup.it.
6. Categorie di destinatari
In relazione alle finalità indicate nella precedente tabella, i dati dell’Offerente potranno essere comunicati dal Titolare del Trattamento alle seguenti tipologie di soggetti pubblici e o privati: al Valutatore Indipendente esterno al Titolare del Trattamento al fine di svolgere un report di valutazione dell’Offerta; a provider esterni per l’invio di comunicazioni a scopi commerciali (es. Mailchimp).
7. Periodo di conservazione dei dati
Al termine dei periodi indicati nella precedente tabella, una volta decorsi i termini prescrizionali per la tutela dei diritti dell’interessato, i dati verranno cancellati o resi in forma anonima.
8. Trasferimento a Paese Extra UE
I dati personali non saranno in alcun modo trasferiti in Paesi extra-UE.
9. Diritti degli Offerenti in qualità di soggetti interessati
L’Offerente, in qualità di soggetto interessato, può chiedere in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento:
L’Offerente, in qualità di soggetto interessato, ha inoltre diritto di opporsi in tutto o in parte:
Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi a info@brickup.it.
Qualora l’Offerente ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal Titolare del Trattamento e/o da un terzo, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità per la protezione dei dati personali e/o ad altra Autorità di controllo competente in forza del Regolamento.
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1. Rischio di perdita dell'intero capitale investito.
Trattandosi di investimenti in piccole e medie imprese (anche innovative) che potrebbero aver appena iniziato la propria attività e/o il cui sviluppo potrebbe dipendere in maniera fondamentale dal progetto che si intende realizzare con i capitali raccolti tramite il Portale, l’investimento nel capitale sociale di tale società costituisce un rischio maggiore rispetto all’investimento nel capitale di una società quotata su un mercato regolamentato (come l’MTA) o su sistema multilaterale di negoziazione (come ad esempio l’AIM). Considerata quindi l’entità e la particolarità del rischio collegato a questo tipo di investimenti, ciascun Investitore dovrà adottare specifiche precauzioni onde evitare che l’ammontare investito nel capitale sociale della PMI (i) rappresenti una parte significativa del proprio patrimonio e (ii) sia destinato ad un obiettivo d'investimento di breve o medio periodo, essendo tale obiettivo incompatibile con questo tipo di investimento, posto che tale investimento potrebbe determinare la perdita parziale o totale dell’ammontare inizialmente investito.
2. Rischio di illiquidità
L’investimento nel capitale sociale di una PMI è definito "illiquido", in quanto la vendita della partecipazione sociale sottoscritta, e quindi la realizzazione dell’investimento, potrebbe avvenire in tempi molto lunghi e senza alcuna certezza.
3. Trattamento fiscale degli investimenti in "start-up innovative" e "PMI innovative".
I benefici connessi al trattamento fiscale degli investimenti in "PMI innovative", nella misura prevista dall’articolo 29 della Legge, sono stati resi permanenti con Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017 e s.m. e i.) e successiva autorizzazione da parte della Commissione Europea.
4. Deroghe al diritto societario.
Le "PMI innovative" possono estendere di dodici mesi il periodo di c.d. "rinvio a nuovo" delle perdite (dalla chiusura dell'esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) e, nei casi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, possono differire la decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell'esercizio successivo.
5. Contenuti tipici di un business plan.
Le società Offerenti si impegnano a fornire agli Investitori un business plan al fine di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie per poter procedere all’investimento in maniera consapevole e razionale.
Il business plan, o piano economico-finanziario è il documento che permette di definire e riepilogare il progetto imprenditoriale, le linee strategiche, gli obiettivi e la pianificazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. Il business plan ha, quindi, una funzione interna, svolge, cioè, il compito di informare e di guidare i processi decisionali all’interno dell’azienda; ma ha anche una funzione esterna, in quanto, ha lo scopo di presentare il progetto ai terzi. Infatti, il piano di impresa risulta essere lo strumento con il quale si cerca di convincere gli operatori economici, estranei all’impresa, circa la credibilità del business aziendale. Tale documento dovrà contenere le seguenti informazioni:
1. Informazioni relative all'azienda:
7. Tutele non applicabili.
I servizi di crowdfunding non rientrano nel sistema di garanzia dei depositi (istituito in conformità della direttiva 2014/49/UE) . I valori mobiliari o gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding acquisiti attraverso la loro piattaforma Brick Up non rientrano nel sistema di indennizzo degli investitori istituito in conformità della direttiva 97/9/CE.
Misure predisposte dal Gestore per ridurre e gestire i rischi di frode
L’adozione di alcuni principi di comportamento specifici da osservare nei rapporti con i terzi è manifestazione di impegno da parte di Brickup S.r.l. (il “Gestore”) che, in tutte le proprie attività, agisce in modo corretto e trasparente con comportamenti caratterizzati da lealtà, senso di responsabilità, buona fede e collaborazione.
Per policy per la “Prevenzione delle Frodi” si intendono le misure messe in atto dal Gestore atte a prevenire:
In tale contesto, il Gestore pone in essere le misure di seguito descritte.
1. Misure per la prevenzione delle frodi legate alla eventuale intrusione nel Portale da parte di terzi non autorizzati.
Il Gestore predispone adeguati sistemi di sicurezza informatica in grado di proteggere il proprio sistema informatico da accessi esterni non autorizzati, attraverso l'utilizzo di apparati firewall correttamente posizionati nella rete che consentano altresì di rilevare e tracciare qualsiasi tentativo di accesso. Il Gestore inoltre:
2. Misure per la prevenzione delle frodi legate alla liceità dei progetti portati avanti dalle Offerenti.
Il Gestore effettuerà una preliminare verifica sia sull’Offerente che sulle Offerte richiedendo, inter alia, all’Offerente il certificato dei carichi penali pendenti e delle condanne a carico dei componenti del consiglio di amministrazione e del socio o dei soci, che rappresentano la maggioranza del capitale sociale della società Offerente stessa anteriormente alla inserzione dell’Offerta sul Portale.
Il Gestore sottoporrà ciascun progetto ad un Valutatore Indipendente, esterno all'organizzazione del Gestore e dotato di significativa esperienza nel settore immobiliare, chiamato ad esprimersi, mediante la redazione di un investment memorandum, sulla liceità del progetto.
Il Gestore sottoporrà altresì ciascun progetto ad una verifica delle eventuali problematiche di natura legale che possano avere ad oggetto il progetto e/o l’Offerta e/o l’Offerente e/o la struttura del gruppo societario al quale appartiene.
3. Misure per la prevenzione delle frodi legate alle informazioni pubblicate sul Portale.
Il Gestore effettua una verifica circa i requisiti previsti dal Regolamento CONSOB n. 18592/2013 per l'ammissibilità delle Offerte sul Portale, in alcuni casi anche attraverso specifiche attività di due diligence affidate a consulenti esterni.
In ogni caso, il Gestore non consente alle Offerenti di procedere all’inserzione sul Portale, in via autonoma, di documenti e/o informazioni di alcun tipo.
Si evidenzia tuttavia che le informazioni fornite sul Portale dalle Offerenti sono di esclusiva pertinenza e responsabilità delle Offerenti stesse anche laddove sulle stesse sia stata eseguita una specifica attività di analisi.
Il Gestore verificherà che vi sia corrispondenza tra le informazioni inserite nel Documento di Offerta e quelle rese disponibili dalla Offerente mediante la documentazione pubblicata sul Portale a supporto del singolo progetto.
Per quanto riguarda la documentazione relativa alle Offerte delle Offerenti, si segnala infine che le stesse sono pubblicate sul Portale a seguito di una delibera di aumento di capitale effettuata dai soci della Offerente dinanzi ad un Notaio il quale, a sua volta, pone in essere i controlli di legge necessari e propedeutici alla redazione del relativo verbale.
Poiché per le transazioni finanziarie il Gestore si appoggerà completamente ad operatori del sistema bancario, il Gestore rinvia ai presidi antifrode predisposti da tali soggetti per dare corso al rispetto delle relative norme e regolamenti.
5. Misure per la prevenzione delle frodi legate all'utilizzo improprio da parte dell'Offerente dei fondi raccolti dagli investitori.
Poiché l’Offerente ed il suo management sono unicamente responsabili dell'utilizzo dei fondi raccolti dagli Investitori, il Gestore non può compiere alcuna attività di controllo in tal senso e rinvia sul punto alle attuali norme societarie e, eventualmente, penali relative alla materia.
Tuttavia il Gestore richiede all’Offerente un’attività di informativa sull’utilizzo dei fondi per tutta la durata della società, anche al fine di imporre uno specifico obbligo sull’Offerente e di dissuadere la stessa da operare in maniera difforme da quanto dichiarato.
La presente policy può essere modificata ed integrata con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche sulla scorta dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità di Vigilanza cui il Gestore è soggetto.
In ogni caso, il Gestore predispone uno o più indirizzi di posta elettronica che consentano un rapido contatto diretto con la direzione del Gestore, nel caso in cui un utente o un Investitore volesse effettuare urgentemente delle comunicazioni in relazione all’Offerta o all’Offerente.
Il Gestore ha provveduto a disciplinare la gestione dei conflitti di interesse e, di seguito, si riporta un estratto delle modalità operative adottate, unitamente alle principali informazioni necessarie a comprenderle, per salvaguardare gli interessi degli Investitori.
La responsabilità della gestione dei conflitti di interesse è attribuita al Responsabile Compliance il quale si rapporterà direttamente con l’organo amministrativo del Gestore.
1. Gestione dei conflitti di interesse
Con il termine “Soggetti Rilevanti” si intendono i soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie:
a) i membri degli organi aziendali;
b) i soci che detengono una partecipazione rilevante nel capitale del gestore (superiore al 20%);
c) i dirigenti del Gestore;
d) i dipendenti del Gestore;
e) Valutatore terzo;
f) Collaboratori esterni;
Con il termine “parti correlate” si intende il significato attribuito a detta espressione sulla base del Regolamento Consob sulle operazioni con parti correlate n. 17221 del 12.3.2010, ed in particolare dall’Allegato 1 di detto Regolamento, richiamato dall’art. 3, comma, lett. a).
La politica di gestione dei conflitti di interesse è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione del Gestore e il contenuto della politica è sottoposto a revisione con periodicità annuale, ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti che ne richiedano una modifica e/o integrazione, affinché l’identificazione delle circostanze che generano o potrebbero generare dei conflitti di interesse sia costantemente aggiornata, anche per tenere conto dei cambiamenti dell’assetto organizzativo della Società e dei servizi dalla stessa prestata e affinché sia mantenuto elevato il presidio delle soluzioni individuate per la mitigazione dei conflitti di interesse rilevati.
È altresì istituito il Registro dei conflitti di interesse, il cui responsabile è il Legale Rappresentante del Gestore.
La politica per la gestione dei conflitti di interesse del Gestore ha l’obiettivo di:
• individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a ledere gravemente gli interessi di uno o più Investitori;
• descrivere le procedure e le misure organizzative adottate al fine di gestire tali conflitto di interesse.
Solo quando le procedure e le misure elaborate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi degli investitori sia evitato, il Gestore, come misura estrema, comunica chiaramente agli stessi la natura generale e/o le fonti di tali conflitti e le misure adottate per mitigare i relativi rischi.
L’eccessivo ricorso da parte del gestore a tali comunicazioni agli investitori è da considerarsi una carenza della politica sui conflitti di interesse.
2. Conflitti di interesse
Di seguito sono descritte le circostanze che generano o potrebbero generare situazioni di conflitto di interesse idonee a ledere gravemente gli interessi di uno o più società Offerente e/o Investitori e che potrebbero insorgere tra il Gestore e/o i Soggetti Rilevanti e/o con le Offerente e/o gli Investitori o tra le Offerente stesse e/o gli investitori stessi, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento.
In via generale i dipendenti, i membri degli organi sociali e, in genere, coloro che operano in nome e per conto del Gestore devono evitare ogni possibile situazione di conflitto di interessi, sia per quanto concerne la società che le loro persone. Al fine di escludere rischi di potenziali conflitti di interesse in relazione alla propria attività di impresa e ai servizi offerti, il Gestore:
a) non presta in alcun modo consulenza di carattere finanziario all’investitore, né raccomandazioni o sollecitazioni più o meno esplicite alla sottoscrizione degli strumenti finanziari esposti;
b) non detiene direttamente o indirettamente strumenti finanziari collegabili o riferibili alle Offerenti nella preventiva fase di approfondimento istruttorio dell’offerta e durante la fase di raccolta di capitali tramite il portale del Gestore.;
c) non è coinvolta nella negoziazione sul controvalore delle quote di capitale offerte, in quanto esso è prestabilito e fissato dalle Offerenti stesse in sede deliberativa dei competenti organi interni;
d) in modo sistematico e per singola offerta, nella preventiva fase di approfondimento istruttorio della stessa e, successivamente, nella fase di pubblicazione dell’offerta verifica se un proprio Soggetto Rilevante o una parte ad esso correlata:
• possiede direttamente o indirettamente una partecipazione al capitale delle Offerente, stock-option o altro patto in base al quale potrà in futuro acquistare una partecipazione nel capitale della Offerente;
• ha svolto o svolge una prestazione lavorativa a favore della Offerente che non sia stata ancora pagata, in tutto o in parte, al momento della presentazione dell’offerta;
• ha ricevuto una proposta per una prestazione lavorativa (ad eccezione della commissione da ricevere in base al buon esito dell’operazione di equity crowdfunding) subordinata al buon esito dell’offerta da presentare sul portale o comunque retribuita anche grazie ai capitali raccolti tramite l’offerta.
Dette situazioni sono automaticamente considerate di conflitto di interessi.
Non rappresenta invece conflitto di interessi l’eventualità che, in un momento successivo all’inizio dell’offerta, il Gestore o un soggetto rilevante o ad esso correlato, collegato o collegabile; possa fornire servizi o intrattenere rapporti di carattere economico, finanziario o di interessi con l’Offerente purché di ciò non se ne abbia avuta conoscenza al momento della pubblicazione dell’offerta.
A titolo esemplificativo, ma non limitativo, si indicano altre situazioni che possono provocare un confliBo di interessi con possibili soluzioni del conflitto:
ESEMPIO DI CONFLITTO | POSSIBILE SOLUZIONE | |
---|---|---|
1 | Partecipare a decisioni che riguardano affari con soggetti con cui il dipendente o un familiare stretto del dipendente abbia interessi oppure da cui potrebbe derivare un interesse personale | Isolare il dipendente da ogni relazione con l’Investitore in questione, se tale isolamento determina il venir meno della situazione di conflitto di interessi, oppure rinunciare alla relazione con l’Investitore |
2 | Uso del nome del Gestore per usufruire di vantaggi personali | Effettuare comunicazioni dirette ai soggetti coinvolti, rettificando il ruolo del Gestore e la volontà di non essere coinvolta con situazioni personali di alcun tipo |
3 | Proporre o accettare accordi da cui possano derivare vantaggi personali | Escludere qualsiasi vantaggio personale di coloro che operano nell’interesse del Gestore, effettuare richiami disciplinari, ove possibile. In caso non sia possibile evitare la situazione di conflitto, rinunciare al cliente o all’operazione |
4 | Ricezione da parte dei Soggetti Rilevanti di doni o manifestazioni di ospitalità non di modico valore che potrebbe influire sulla corretta prestazione dei servizi | Prevedere l’obbligo di non accettare e/o restituire doni; prevedere sanzioni disciplinari per il personale inadempiente |
5 | Compiere atti, stipulare accordi ed in genere tenere qualsivoglia comportamento che possa, direttamente o indirettamente, causare al Gestore, un danno, anche in termini di immagine e/o credibilità sul mercato | Ove l’atto sia già stato compiuto, prevedere sanzioni disciplinari serie per il personale che ha compiuto gli atti in questione |
6 | Confliggere con l’interesse del Gestore, influenzando l’autonomia decisionale di altro soggetto demandato a definire rapporti commerciali con o per il Gestore | Ove l’atto sia già stato compiuto, prevedere sanzioni disciplinari serie per il personale che ha compiuto gli atti in questione |
In considerazione della loro oggettiva illiceità, sono escluse dalla presente Policy le circostanze che possono in astratto costituire un conflitto di interesse nei confronti delle Offerente e/o degli Investitori, ma che si configurano altresì come condotte illecite in quanto vietate da specifiche norme di legge e/o regolamentari
3. Procedure di gestione e risoluzione dei conflitti di interesse
3.1 Segnalazione
I Soggetti Rilevanti che si trovino in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, devono darne immediata notizia al Legale Rappresentante (in quanto Responsabile della tenuta del Registro dei conflitti di interesse) il quale valuterà il comportamento da tenere.
Inoltre i dipendenti, i consulenti, i membri del Consiglio di Amministrazione e, più in generale, tutto i soggetti che hanno accesso ad informazioni riservate, non accessibili al pubblico e tali da influenzare il valore delle quote di capitale e – più in generale - ogni altro titolo diffuso tra il pubblico, devono astenersi dall’utilizzare tali informazioni per la compravendita dei suddetti titoli, al fine di garantire la massima trasparenza del mercato.
Per quanto attiene il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2391 del Codice Civile, ogni amministratore deve comunicare agli altri amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.
In tale caso la deliberazione dell’organo collegiale deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.
3.2 Ruoli di responsabilità
Ogni amministratore risponde dei danni derivanti al Gestore dalla sua azione od omissione, nonché dei danni che siano derivati al Gestore dall’utilizzo a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.
L’intero Consiglio di Amministrazione definisce e approva le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interessi e per rimediare ad eventuali carenze tali misure e procedure. Ne verifica periodicamente assicurando che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo.
Gli Amministratori attuano le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interessi definite dal Consiglio di Amministrazione e ne curano costantemente l’adeguatezza, inoltre assicurano inoltre che le misure e le procedure adottate siano tempestivamente comunicate a tutti gli interessati.
L’intero Consiglio di Amministrazione rileva eventuali irregolarità nella gestione e violazioni delle norme che disciplinano i conflitti di interesse e nel caso comunica quanto rilevato al Legale Rappresentante per l’adozione delle necessarie misure.
3.3 Registro dei conflitti di interesse
Le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un’attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più Investitori, vengono annotate in un apposito registro riportante i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati.
In particolare, viene specificato per ciascuna delle situazioni:
• natura ed estensione del conflitto;
• soggetti coinvolti;
• eventuale periodo di sussistenza del conflitto di interessi.
La tenuta e l’aggiornamento del registro sono affidate al Legale Rappresentante. A tal fine, gli elementi essenziali delle operazioni per le quali è stata rilevata la sussistenza di una potenziale situazione di conflitto di interessi vengono comunicati tempestivamente a tale soggetto dai Soggetti Rilevanti, che sono altresì tenuti a comunicare tempestivamente il venir meno di possibili situazioni in conflitto.
I dati presenti nel registro, oltre ad essere a disposizione per eventuali richieste pervenute dalle Autorità di Vigilanza, sono utilizzati anche per il riesame periodico della politica adottata per la gestione dei conflitti di interessi da parte del Consiglio di Amministrazione.
4. Inidoneità della mera informativa a risolvere il conflitto di interessi
Le situazioni di conflitto di interesse devono essere gestite ed evitate, anche rinunciando a gestire specifiche operazioni, quando vi sia il rischio di nuocere agli interessi degli Investitori.
L’eventuale informativa agli Investitori dell’esistenza di detto rischio non è una soluzione al conflitto di interessi, che deve essere gestito ed evitato in ogni caso.
L’informativa può intervenire a supporto di altre misure e per trasparenza nei confronti degli Investitori, ma non deve in alcun modo essere considerata l’unica risposta al problema riscontrato.
5. Revisione della politica di gestione dei conflitti di interesse
Allo scopo di mantenere un’efficace gestione dei conflitti aggiornata nel tempo, al variare delle fattispecie di conflitto, ovvero di circostanze in grado di inficiare l’efficacia delle misure adottate per evitare il pregiudizio agli Investitori, i contenuti del presente documento vengono sottoposti a revisione annuale.
In particolare la revisione della policy spetterà al consiglio di amministrazione, il quale si riunirà una volta l’anno, previa ricezione delle informazioni di seguito elencate, allo scopo di:
• riesaminare tutti i casi aventi ad oggetto offerte promosse in conflitto di interesse;
• esaminare gli eventuali reclami proposti dagli Investitori in relazione alle predette offerte;
• riesaminare le risposte fornite ai reclami degli Investitori, anche da parte del Valutatore Indipendente o dal terzo;
• esaminare eventuali questioni che abbiano riguardato un’offerta promossa in conflitto di interesse anche successivamente al suo completamento e che siano state nel contempo segnalate per iscritto al Gestore, ovvero segnalate da dipendenti, consiglieri o collaboratori esterni,
e determinare quindi se siano o meno necessarie modifiche alla policy sulla base delle esperienze concretamente verificatesi.
Si fa inoltre presente che:
a) il Gestore non appartiene ad un gruppo e, pertanto, non è condizionata da legami partecipativi;
b) il Gestore viene remunerato dalle società Offerente attraverso l’applicazione di una commissione pari ad una percentuale dell’ammontare raccolto tramite l’Offerta.
Brickup S.r.l. (di seguito, il “Gestore”), al fine di incentivare la diffusione di comportamenti etici in ambito lavorativo, rafforzare il rispetto della normativa vigente ma anche delle policy e delle regole aziendali nonché tutelare gli investitori e tutti i fruitori dei servizi offerti, ha provveduto ad adottare, ai sensi dell’art. 20-bis del Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line, adottato dalla Consob con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, un sistema interno di segnalazione delle violazioni c.d. whistleblowing.
In particolare, la presente policy disciplina la procedura con la quale sarà possibile trasmettere al Gestore, con la massima garanzia di riservatezza, segnalazioni circostanziate di comportamenti illeciti, fraudolenti o sospetti, di irregolarità nella conduzione aziendale, di atti o fatti che possano costituire una violazione di norme interne ed esterne che disciplinano l’attività del Gestore (di seguito, la/le "Segnalazione/i").
I principi di cui alla presente Policy non pregiudicano né limitano in alcuna maniera gli obblighi di denuncia alle Autorità Giudiziaria, di Vigilanza o regolamentari competenti.
1. I destinatari.
I destinatari della presente policy sono i soggetti appartenenti ad una delle categorie di seguito indicate (di seguito, il/i "Segnalante/i"):
La Segnalazione dovrà contenere una descrizione dettagliata e circostanziata di atti o fatti riferibili a quanto segue:
La Segnalazione, anche se anonima, deve essere documentata e circostanziata, così da fornire gli elementi utili e opportuni per consentire un’appropriata attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati ed includere quindi:
I Segnalanti potranno trasmettere al Gestore la Segnalazione attraverso la compilazione di un apposito modulo anonimo disponibile sul Portale nell'apposita sezione denominata "Policy whistleblowing" ovvero tramite l’invio di un'e-mail all’indirizzo whistleblowing@brickup.it ai quali avrà accesso esclusivamente il Signor Riccardo Marchetti (“Ricevente”).
3. Riservatezza.
Il Gestore, nell’incoraggiare i Segnalanti a segnalare tempestivamente possibili comportamenti illeciti o irregolarità, garantisce la riservatezza della Segnalazione e dei dati ivi contenuti, nonché l’anonimato del Segnalante o di chiunque l’abbia inviata, anche nell’ipotesi in cui la stessa dovesse successivamente rivelarsi errata o infondata.
Resta inteso che il Gestore potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato Segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella Segnalazione.
4. Attività di verifica sulla fondatezza della Segnalazione.
Le attività di verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione sono di competenza del Ricevente, cui è demandata un’indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
Nel corso delle verifiche, il Ricevente potrà avvalersi, ove ritenuto opportuno, anche di consulenti esterni specializzati nell’ambito della Segnalazione ricevuta e il cui coinvolgimento possa essere funzionale all’accertamento della Segnalazione, assicurando la riservatezza e, ove possibile, l’anonimato dei dati personali eventualmente contenuti nella Segnalazione.
All’esito della propria verifica, il Ricevente predisporrà una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse, al fine di definire gli eventuali piani di intervento da implementare e le azioni da avviare.
Nell’ipotesi in cui il Segnalante risultasse corresponsabile per gli atti o i fatti oggetto della propria Segnalazione, la Società garantirà allo stesso un trattamento privilegiato rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la gravità degli atti e dei fatti segnalati nonché con le norme applicabili in materia.
Qualora invece, a conclusione delle analisi svolte, dovesse emergere l’assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l’infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, quest’ultima sarà archiviata, unitamente alle relative motivazioni.
In ogni caso, ad esito della verifica, il Ricevente informerà il Segnalante ed il Segnalato, come segue:
Il Gestore informa che i dati personali dei Segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle Segnalazioni, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e limitati a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della Segnalazione e per la gestione della stessa, nel rispetto della policy sui dati personali adottata dal Gestore.
I dati personali contenuti nelle Segnalazioni potranno essere comunicati agli organi sociali del Gestore, a soggetti esterni (come precisato al punto 4) così come all’Autorità Giudiziaria, ai fini dell’attivazione di tutte le procedure necessarie a garantire, in conseguenza della Segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti del/i soggetto/i segnalato/i, laddove emerga la fondatezza delle circostanze inizialmente segnalate.